Maternità e riposi giornalieri a favore del padre lavoratore "ne ha diritto sempre e comunque"

17.01.2023

I riposi giornalieri "per allattamento" previsti dal Testo Unico sulla Maternità e Paternità (D.lgs 151/2001) spettano al padre lavoratore dipendente anche se la madre non lavora.

Come noto, il D.Lgs 151/2001 all'art. 39 prevede che il genitore lavoratore ha diritto, per il primo anno di vita del bambino, a due ore di permesso giornaliero per accudire la prole.

Tale permesso computato in servizio effettivo, ancorché cumulabile, può essere utilizzato dal Padre o dalla Madre dipendente "militari inclusi", sia che l'altro genitore sia un lavoratore autonomo/contrattualizzato/privato/pubblico, sia pure che esso/essa non svolga alcuna attività lavorativa.

A fare il punto della situazione e fare una volta per tutte chiarezza sui controversi orientamenti giurisprudenziali è stata l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 17 del 28 dicembre 2022.

La nostra Associazione Sindacale, la quale si è impegnata sui diversi fronti al fine di garantire fin dall'origine la giusta interpretazione degli art. 39 e 40 del D.lgs 151/2001 ne dà la più ampia diffusione e rende disponibile anche ai non iscritti il testo della sentenza.

Per gli iscritti al Sindacato L.R.M. si avvisa che la presente sarà aggiunta alla raccolta normativa già messa a loro disposizione alla sezione "tutela della genitorialità"