RICHIESTA INTERVENTO PERMESSI ALLATTAMENTO

19.03.2023

Il Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari sollecita lo Stato Maggiore Esercito alla diramazione delle direttive atte ad estendere al lavoratore con coniuge casalinga il diritto alle 2 ore di permesso retribuito

Permessi retribuiti per allattamento, intervento del Sindacato L.R.M.

I riposi giornalieri "per allattamento" previsti dal Testo Unico sulla Maternità e Paternità (D.lgs 151/2001) spettano al padre lavoratore dipendente anche se la madre non lavora.

Come noto, il D.Lgs 151/2001 all'art. 39 prevede che il genitore lavoratore ha diritto, per il primo anno di vita del bambino, a due ore di permesso giornaliero per accudire la prole.

Tale permesso computato in servizio effettivo, ancorché cumulabile, può essere utilizzato dal Padre o dalla Madre dipendente "militari inclusi", sia che l'altro genitore sia un lavoratore autonomo/contrattualizzato/privato/pubblico, sia pure che esso/essa non svolga alcuna attività lavorativa.

A fare il punto della situazione e fare una volta per tutte chiarezza sui controversi orientamenti giurisprudenziali è stata l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 17 del 28 dicembre 2022.

Nonostante questo, PERSOMIL tarda (a differenza di PERSOCIV) ad emanare le direttive correttive causando non pochi problemi al personale.

Di seguito la trasmissione di intervento urgente che questa associazione sindacale ha operato a difesa del diritto di un proprio iscritto:

Alla cortese attenzione del Capo del 1° Reparto di SME

e per conoscenza,

Al Sig. Capo di SME

Al Capo Sezione dell'Ufficio Relazioni Sindacali.

Spettabile Stato Maggiore, la presente per segnalare una problematica di carattere urgente che attiene alla corretta applicazione delle norme che regolano la tutela della genitorialità ed in particolare ciò che concerne i permessi per l'allattamento.

Come noto, il D.Lgs 151/2001 all'art. 39 prevede che il genitore lavoratore ha diritto, per il primo anno di vita del bambino, a due ore di permesso giornaliero per accudire la prole.

Tale permesso computato in servizio effettivo, ancorché cumulabile, può essere utilizzato dal Padre o dalla Madre dipendente "militari inclusi", sia che l'altro genitore sia un lavoratore autonomo/contrattualizzato/privato/pubblico, sia pure che esso/essa non svolga alcuna attività lavorativa.

A fare il punto della situazione e fare una volta per tutte chiarezza sui controversi orientamenti giurisprudenziali è stata l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 17 del 28 dicembre 2022.

A tale sentenza, e non dunque un "semplice" parere, doveva corrispondere relativa disposizione degli uffici competenti, (persomil) atta a diramare fino ai livelli minimi le direttive operative.

Ciò a dispetto del tempo trascorso e della centralità "dell'uomo" che questo Stato Maggiore Esercito ha sempre perseguito, non è ad oggi avvenuto ed ha scaturito parecchio malumore fra il personale militare dipendente ed in particolare tra gli iscritti che questa Associazione Sindacale tutela.

Invero, i malumori nascono per tre ordini di ragioni:

Il primo attiene al rifiuto di taluni Comandamenti a concedere siffatti permessi già previsti dalle norme e declarati dall'adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Il secondo attiene alla consapevolezza che già altri settori del Dicastero (persociv) hanno regolarmente emanato le disposizioni per il proprio personale

Il terzo, che taluni Comandanti, in maniera sagace hanno concesso, specie per i casi più urgenti tali permessi, in attesa delle disposizioni ancora in trattazione e di imminente "ci si augura" emanazione mentre altri no.

Nel caso si specie, L'Associazione Sindacale Libera Rappresentanza dei Militari ha rappresentato, per le vie brevi al Sig. Comandante del  [...omissis...] un caso estremamente grave di un iscritto per il quale occorre nell'immediatezza intervenire in tal senso.

(Ove richiesto si invierà il caso specifico)

Tali permessi e tale materia, come noto, è materia contrattuale ed è sia di competenza di questa Associazione Sindacale sia pure materia per la quale la Legge 46/2022 ne prevede apposita "vigilanza" al rispetto in capo alle Associazioni Sindacali".

Orbene, questa APCSM ha contatto per le vie brevi il Comandante, "datore di lavoro" del proprio iscritto, chiedendo un suo autorevole intervento al fine di scongiurare le gravi conseguenze di una non accettazione in tempi brevi dell'istanza presentata "date le gravi situazioni".

Il Comandante [...omissis...] ha risposto che non desiderava essere disturbato per le vie brevi, che la materia attiene al sevizio (questione palesemente inesatta) e che il collega, se lo desiderava, poteva interessare la "line" (altra inesattezza in quanto proprio il respingimento di tale istanza aveva scaturito l'interesse di questa Associazione ad intervenire a tutela del buon diritto del proprio iscritto).

Quanto sopra atto a chiedere a questo Stato Maggiore Esercito a che si utilizzino i canali preposti atti a "sollecitare" un celere intervento da parte di persomil, sensibilizzare, ove ritenuto opportuno, il Comandante del [...omissis...] sull'opportunità di concedere nell'immediatezza tali permessi i quali, ove concessi non travalicano certamente la norma bensì la attuano.

Sensibilizzare e rendere edotto il Comandante del [...omissis...] sulle norme che attengono le relazioni sindacali ed in particolare sulle materi di competenza delle APCSM

Comunicare, ove i tempi di persomil fossero ancora lunghi, a tutti i comandi discendenti la possibilità di poter concedere comunque tali permessi in attesa di specifiche tecniche date dalle circolari di FF.AA. (che come noto subordinano alla Legge dello Stato già chiare per il punto e resa interpretativa dal CdS).

Certi di un autorevole intervento da parte di questo Stato Maggiore si coglie l'occasione per inviare

Distinti Saluti

La Segreteria Nazionale

Associazione Sindacale

Libera Rappresentanza dei Militari